Terzo Settore: circolare ministeriale chiarisce il funzionamento delle assemblee a seguito della Riforma
Con la circolare 20/2018 emanata dal Ministero del Lavoro, è possibile individuare tre postille in seno alla Riforma del Terzo settore.
a) diritto di voto. A ciascun socio è attribuito un voto, mentre il principio di rappresentatività permette ai soci Ets di esprimere sino a 5 voti, in proporzione al numero degli associati all’ente per cui fanno le veci.
Per quanto concerne l’estensibilità del periodo di non ammissione al voto, come sottolinea il Sole24Ore, «nessuna indicazione in tal senso, però, si desume dal testo di legge, per cui non è escluso che nella pratica possa trovare accoglimento anche un’interpretazione diversa, nel senso di ammettere la deroga “in aumento” del periodo minimo di iscrizione, sia pure entro congrui limiti di tempo, nel rispetto dei citati principi (analogamente a quanto avviene in alcune realtà societarie, come ad esempio nel caso dei soci “in formazione” delle società cooperative - articolo 2527 del Codice civile)».
b) il quorum. L’espletamento del diritto di voto suddetto è regolata dalla normativa mediante l’imposizione di un numero minimo di partecipanti. La circolare ha previsto un sistema che possa, pur salvaguardando la democraticità dell’assemblea, evitare che assenze reiterate inceppino il processo decisionale. Coma da testo: «in via ordinaria le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta (la presenza di almeno metà degli associati) non sia raggiunto, l’assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti». Diverso il caso per le delibere atte a modificare l’atto costitutivo e il regolamento statutario, per cui sarà sempre obbligatoria la presenza dei tre quarti dell’assemblea. Egualmente, lo scioglimento dell’associazione potrà essere sancito solo dal voto dei tre quarti degli aventi diritto. Come osservato dal ministero, per le deliberazioni che comportano modifiche organiche sarà dunque necessario prevedere quorum rafforzati rispetto a quelli per la sede ordinaria, al fine di evitare che la minoranza possa introdurre variazioni significative alla struttura organizzativa dell’ente, a danno della generalità dei soci.
c) le competenze dell’assemblea. In questo campo, l’obbligo di adeguamento alla riforma sarà obbligatorio. Ivi, per il resto, la circolare tiene a chiarire esclusivamente come tali saranno stabilite principalmente dalla disciplina statutaria: «La natura precettiva dell’articolo 25, in tema di competenze dell’assemblea, postula l'obbligatorietà del relativo adeguamento statutario. Viene comunque fatta salva la derogabilità, per esplicita previsione statutaria, per le associazioni che hanno un numero di associati superiore alle 500 unità, con conseguente applicabilità del regime alleggerito di adeguamento. Quest'ultimo, viceversa, non può applicarsi al comma 3, per le fondazioni, in ragione del carattere facoltativo della relativa previsione. Considerato che tra le competenze inderogabili individuate dall’articolo 25 alcune riguardano la vita ordinaria dell’associazione mentre altre assumono tipicamente carattere straordinario in quanto risultano in grado di produrre conseguenze durature sulla vita e sul carattere dell’associazione (tipicamente le delibere sulle modificazioni dell’atto costitutivo/dello statuto, quelle sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione dell’ente), la disciplina statutaria individuerà in maniera puntuale le due forme dell' organo assembleare specificando i quorum per la validità delle sedute, le maggioranze (semplice o qualificata) richieste e le materie ad esse rimesse.»
La circolare ministeriale è consultabile al seguente link:
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2018/Circolare-ministeriale-n-20-del-27122018.pdf
(A.S.)